I principi interculturali della Costituzione Italiana

 

Le migrazioni che stanno attualmente attraversando la penisola italiana hanno radicalmente messo in crisi la concezione dell’Altro come elemento necessario per la conoscenza di se stessi e del mondo. Un’analisi della Costituzione Italiana potrebbe palesare tale concezione?

 

di Alessandra Zen

 

 

L’attuale situazione italiana nell’ambito delle migrazioni e, quindi, dell’incontro dell’Altro – inteso come portatore di vissuti ed esperienze diverse – conduce a diversi interrogativi e a una legittima riflessione sulle modalità di conoscenza e integrazione di quello che viene comunemente definito come straniero. 

 

Non risulta, questa, la sede per imbattersi nell’analisi delle diverse e contrastanti politiche di integrazione e accoglienza attuate in diverse situazioni concrete, ma si intende palesare come la Costituzione Italiana, in quanto fondante legislativamente uno Stato democratico, esprima valori fortemente interculturali. Si ricordi che con intercultura si intende quell’insieme « dei processi (psichici, relazionali, istituzionali) riguardanti gli scambi e il rapporto dinamico non tanto tra le culture, intese come totalità complesse, quanto tra persone » (Milena Santerini, Da stranieri a cittadini). Si evince come l’intercultura risulti ontologicamente fondante i rapporti che l’uomo, in quanto « animale sociale », instaura per sua natura con l’Altro.

 

All’interno della Costituzione Italiana si possono riconoscere dei principi relativi alla dimensione interculturale. Un primo elemento di riflessione può essere fornito dall’articolo 1, nel quale si asserisce che « l’Italia è una Repubblica democratica ». La stessa forma di governo della democrazia presenta aspetti di ampia matrice interculturale: essa si fonda sul dialogo e sul confronto tra i cittadini, che sono chiamati a comprendere in che cosa consista il bene comune per porlo a fondamento dell’agire quotidiano. È lo strumento dialogico che consente di interiorizzare la nozione di Bene e applicarla in risvolti concreti. Tale processo implica una necessaria e fondamentale apertura verso l’Altro. Una forma di governo democratica si fonda, quindi, sulla consapevolezza della necessità dell’Altro, del diverso che viene, quindi, accettato e accolto nella comunità. Ne consegue il principio del pluralismo, in quanto in esso si concepisce la diversità come elemento connaturale della persona. Parallelamente, però, si ravvisa la necessità di contemplare i cittadini come eguali nei diritti e come tutti possessori di dignità, elemento intrinseco e fondante della persona umana, affinché la differenza non si trasformi in pretesto di disuguaglianze sociali.

 

L’articolo 2 recita che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». I diritti inviolabili dell’uomo derivano dall’affermazione del valore della persona in quanto persona, senza alcun genere di distinzione. Tale principio di uguaglianza viene palesato nell’articolo 3, che asserisce: « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». 

 

 

Nonostante oramai il termine razza sia desueto – per la ragione che le moderne conclusioni a cui sono giunte la scienza, l’antropologia e la sociologia hanno dimostrato l’impossibilità, sia biologica, che concettuale, di suddividere l’umanità secondo razze – il principio che fonda l’articolo della Costituzione ben si colloca all’interno della dimensione interculturale. Non risulta possibile escludere dalla partecipazione alla vita comune dello Stato persone di origini culturali diverse che possiedono, quindi, anche tradizioni diverse. A tal proposito la Repubblica si preoccupa di eliminare qualsiasi ostacolo che violi l’esercizio della libertà individuale e di qualsiasi diritto che spetta per natura alla persona.

 

La questione della religione viene affrontata anche all’interno dell’articolo 19, che afferma: « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ». La possibilità di professare liberamente la propria religione rende l’Italia uno Stato pluralista e aperto all’integrazione di persone di provenienza culturale diversa. Il culto professato risulta, infatti, un elemento che possiede alta valenza identitaria, in quanto contribuisce alla formazione e costituzione della personalità. La Repubblica diventa, quindi, luogo dove ognuno può dimostrare, e non sopprimere, le sue peculiarità, le quali verranno accettate e non represse dalla società.

 

Per quanto concerne l’asilo di stranieri sul suolo italiano, l’articolo 10 esprime le direttive generali da seguire. In esso si sostiene: « l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici ». L’articolo esprime la volontà dell’Italia di riconoscersi membro della Comunità internazionale per allargare la base dei rapporti con gli altri Stati.

 

Di notevole importanza risulta la concessione del diritto d’asilo a stranieri ai quali è impedito « l’effettivo esercizio delle libertà democratiche ». Tale possibilità configura l’Italia come Paese estremamente aperto e accogliente nei confronti della diversità, anche se non sempre tale principio viene applicato concretamente nelle situazioni reali, come dimostrano le attuali scelte politiche in campo di migrazione.

 

1 febbraio 2018

 




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